Nuovi modelli di comunicazione dei crediti d’imposta transizione 4.0

Con l’articolo 6, comma 1 del DL 29 marzo 2024, n. 39 viene disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (L. 160 del 2019), a partire dalla data di entrata in vigore del suddetto testo normativo, le imprese beneficiarie saranno tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, una serie di informazioni riguardanti il beneficio fiscale, quali:

  • l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;
  • la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione

Inoltre, la comunicazione dovrà essere successivamente aggiornata al completamento degli investimenti. Inoltre, al comma 3 del medesimo articolo, si stabilisce che la compensabilità dei crediti maturati ma non ancora fruiti per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è subordinata all’invio della nuova comunicazione. In particolare, i crediti interessati dal DL risultano essere i seguenti:

  • “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n.178/2020”;
  • “6937”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”;
  • “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

In conseguenza delle nuove disposizioni, con la Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dell’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei crediti d’imposta in argomento, individuando specificatamente:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;
  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

A porre fine alle difficoltà e alle critiche ingenerate dalla sospensione dei termini di compensazione dei crediti fiscali interviene il Decreto direttoriale del 24 aprile 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con il quale vengono approvati i nuovi Modelli di comunicazione dei dati riguardanti i benefici maturati. In esso, viene specificata altresì la procedura di invio delle comunicazioni (sia per gli investimenti in beni strumentali nuovi che per le attività di R&S&I); in particolare, i nuovi modelli devono essere trasmessi dall’impresa:
a. in via preventiva, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito;
b. al completamento dell’investimento, indicando le informazioni aggiornate rispetto a quelle comunicate in via preventiva.

I modelli di comunicazione dei crediti d’imposta vengono resi, in formato editabile, sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e potranno essere trasmessi a mezzo PEC, all’indirizzo transizione4@pec.gse.it. , a partire dal 29 aprile 2024.

La procedura così delineata, pertanto, va a costituire il presupposto normativo per procedere alla fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per le attività di R&S&I che, altrimenti, non potrebbero trovare un corretto utilizzo.