Nuove regole per l’ammissibilità al credito d’imposta
L’individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01), “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
Tali definizioni sono state, a loro volta, mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti dall’OCSE e, in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati. Tali criteri, quindi, costituiscono una fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa.
A seguito delle modifiche e integrazioni di natura regolamentare apportate negli anni sulla disciplina per il beneficio fiscale associato ad attività di R&S, l’amministrazione finanziaria ha avviato un’intensa attività di controllo per accertare la corretta qualificazione delle attività realizzate rispetto ai criteri definiti dal Manuale di Frascati, mediante analisi di merito sui progetti e adottando interpretazioni restrittive circa l’ammissibilità al beneficio fiscale.
I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, hanno portato a un generalizzato recupero del credito d’imposta fruito da parte delle imprese, appesantito da profili sia sanzionatori sia penali in capo a soggetti beneficiari. La gravità del contesto si è ripercossa anche in ambito giurisprudenziale: la Corte Costituzionale è stata chiamata a esprimersi sulle controversie relative all’interpretazione restrittiva attuata in sede di controllo.La condizione di incertezza in cui gli operatori si sono trovati a operare e la confusione normativa generata negli anni hanno portato all’adozione di strumenti normativi atti a offrire procedure ad hoc per sanare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di R&S o per confermarne l’ammissibilità.Sono stati previsti i seguenti strumenti:
- Ravvedimento spontaneo: con la procedura di riversamento viene concessa la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni e interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di R&S. Il termine ultimo per aderire alla procedura agevolata è fissato al 31 ottobre 2024.
- Albo dei certificatori: con il DPCM del 15.09.2023 vengono individuate le regole secondo cui le imprese possono rivolgersi, su base volontaria, a un ente certificatore accreditato a rilasciare il “bollino” su progetti di R&S, per assicurare il possesso dei requisiti per l’accesso al credito d’imposta. La certificazione, che può avvenire su base sia preventiva sia successiva, prevede la creazione di organismi certificatori riconosciuti dal Ministero con un apposito elenco (Albo dei certificatori) per ottenere, così, una certezza contro le contestazioni dell’amministrazione finanziaria sulla non spettanza o addirittura l’inesistenza del credito d’imposta.
L’art. 2 del DPCM, nel disciplinare i requisiti necessari all’iscrizione all’Albo dei Certificatori, al comma 5, lett. d) specifica che «le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca» possono presentare domanda di iscrizione, purché in possesso dei seguenti requisiti:
- abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;
- non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.
Inoltre, il «Responsabile Tecnico» competente ed esperto per lo specifico settore deve presentare ulteriori requisiti, quali aver svolto, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività di presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di R&S&I.