Certificazione R&S

L’individuazione delle attività ammissibili al credito di imposta è stata condotta dal legislatore ricalcando le definizioni di “ricerca fondamentale”, “ricerca applicata” e “sviluppo sperimentale” contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.

Tali definizioni sono state, a loro volta, mutuate da quelle adottate a livello internazionale per le rilevazioni statistiche nazionali in materia di spese in ricerca e sviluppo, secondo i criteri di classificazione definiti in ambito OCSE e, in particolare, nel c.d. Manuale di Frascati. In virtù di tale espresso richiamo, quindi, i criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel suddetto Manuale di Frascati costituiscono, in linea di principio, fonte interpretativa di riferimento anche agli effetti della disciplina agevolativa introdotta dal citato articolo 3.

A seguito delle modifiche ed integrazioni di natura regolamentare apportate negli anni sulla disciplina relativa al beneficio fiscale associato alle attività di R&S, l’Amministrazione Finanziaria ha provveduto ad avviare un’intensa attività di controllo volta ad accertare la corretta qualificazione delle attività di R&S realizzate rispetto ai criteri definiti all’interno del Manuale di Frascati, mediante analisi di merito sui progetti ed adottando interpretazioni restrittive circa l’ammissibilità al beneficio fiscale.

I controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, pertanto, hanno portato ad un generalizzato recupero del credito d’imposta fruito da parte delle imprese, aggravato da profili sia sanzionatori che penali in capo al soggetto beneficiario. La gravità del contesto si è ripercossa anche in ambito giurisprudenziale, trovandosi anche la Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulle controversie relative all’interpretazione restrittiva attuata in sede di controllo.
La condizione di incertezza in cui gli operatori si sono trovati ad operare nonché la confusione normativa generata nel corso degli anni, ha portato all’adozione di strumenti normativi atti ad offrire procedure ad hoc per sanare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo o per confermarne l’ammissibilità.

In tal senso, sono stati previsti i seguenti strumenti:

1. Ravvedimento spontaneo: con la procedura di riversamento viene concessa la possibilità di regolarizzare, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il termine ultimo per aderire alla procedura agevolata è fissato al 30 novembre 2023.

2. Albo dei certificatori: con il Dpcm del 15 settembre 2023 (attualmente in attesa di pubblicazione sulla G.U.) vengono individuate le regole affinché le imprese possano rivolgersi, su base volontaria, ad un ente certificatore accreditato a rilasciare il “bollino” su progetti di ricerca e sviluppo al fine di assicurare il possesso dei requisiti per l’accesso al credito d’imposta. Il meccanismo della certificazione, che può avvenire sia su base preventiva che successiva, prevede la creazione di organismi certificatori riconosciuti dal ministero con un apposito elenco (Albo dei certificatori) ed ottenere, così, una certezza contro le contestazioni dell’amministrazione finanziaria circa la non spettanza o addirittura l’inesistenza del credito d’imposta

L’art. 2 del Dpcm, nel disciplinare i requisiti necessari all’iscrizione all’Albo dei Certificatori, al comma 5, lett. d) specifica che «le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca» possono presentare domanda di iscrizione, purché in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese;

2. non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

Inoltre, il «Responsabile Tecnico» competente ed esperto per lo specifico settore, deve presentare ulteriori requisiti, quali:
aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d’iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l’individuazione, collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.